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prima TAR…icatto, poi TAR…ovino
by rdb-cub Wednesday, Nov. 29, 2006 at 8:51 PM mail:

PAZZESCO SENZA PUDORI

Ordinanza del TAR del Lazio e giubilo ridicolo di ATESIA:
il tentativo fallito di scoraggiare chi lotta!

Si legge nell’ORDINANZA n. 6365 del TAR del LAZIO pronunciata il 22 novembre u.s.:
… l’esercizio di potere di diffida da parte degli ispettori del lavoro "appare idoneo ad arrecare una lesione concreta ed attuale all’impresa destinataria dell’accertamento." E che : " a fronte dei molteplici rischi paventati dalla ricorrente ed alla luce dell’imminente (ancorché eventuale) mutamento del quadro giuridico di riferimento… appare preminente garantire il mantenimento della situazione in essere".
Ma qual è l’ "imminente mutamento del quadro giuridico di riferimento" che ha condizionato la sospensiva del TAR del Lazio sui provvedimenti presi dagli ispettori?
E’ l’art. 178 della Finanziaria 2007 che, ove dovesse passare (cosa assai probabile) modificherebbe in peggio il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14/2/2003 n.30).
Infatti l’art. 69 del decreto legislativo 276 attuativo della legge 30 (Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto) al primo comma recita:
1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Gli ispettori del lavoro nel loro rapporto, a seguito dell’accesso ispettivo presso l’ATESIA, hanno applicato, tra gli altri, gli artt. 61 e 69 di una legge iper liberista come la Biagi che solo al Capo I ("lavoro a progetto e lavoro occasionale"), offre alcune garanzie ai lavoratori co.co.co. e co. co.pro proprio negli articoli sopracitati.
Potevano durare quegli articoli? Certo che No.
E così la Riforma Biagi è stata modificata, ma in peggio!
Ci hanno, infatti, pensato CGIL, CISL, UIL con la loro ormai consolidata tradizione di accordi aziendali peggiorativi della legge 30 (vedi l’accordo dell’11 aprile 2006 tra Atesia e Sindacati) e con i loro "avvisi comuni" (es. quello siglato il 4 ottobre 2006 insieme a Confindustria alla presenza di Damiano), e ci ha pensato il Ministro con la sua circolare salomonica (la n.17 del 14 giugno 2006) a predisporre il "clima giusto" a cancellare gli unici e imbarazzanti articoli della riforma Biagi potenzialmente a favore dei collaboratori a progetto. Questo a seguito dei risultati ottenuti dagli ispettori che, va ricordato, hanno agito in piena autonomia tanto che, secondo qualche illustre personaggio politico del centro-sinistra, non hanno avuto la "creanza"di avvisare per tempo il Ministro del loro operato, spiazzandolo.
Ecco allora l’inserimento nella legge Finanziaria del 2007, dell’ l’articolo 178 che prevede che mediante accordi sindacali e con atti di conciliazione individuali sottoscritti dai lavoratori, questi vedranno trasformati i (finti!) contratti di lavoro autonomo in contratti di lavoro subordinato a condizione però di rinunciare a qualsiasi rivendicazione pregressa. Infatti invita i committenti datori di lavoro a stipulare accordi aziendali con le organizzazioni sindacali entro il 30 aprile 2007 per promuovere la stabilizzazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato (sparisce il tempo indeterminato previsto dall’art.69, comma 1 del dlgs 276/03) o attraverso il corretto utilizzo dei contratti di collaborazione anche a progetto.
Gli accordi tra aziende e sindacati si concludono con un verbale di conciliazione che comporta la rinuncia, in sede legale, da parte dei lavoratori interessati ai loro diritti pregressi (differenze retributive, tredicesima, ferie non godute, malattie non retribuite, ecc.).
Il datore di lavoro è solo obbligato a depositare presso la gestione separata dell’Inps una somma pari alla metà dei contributi per i periodi di validità dei contratti di collaborazione. Il restante 50% è a carico del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze., alias è a carico della collettività. Il versamento di questa somma irrisoria comporta l’estinzione dei reati in materia di versamenti di contributi o premi, di imposte sui redditi ecc.: un vero e proprio condono che si estende anche " ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro".
L’ATESIA ringrazia, continuerà a macinare miliardi sulla pelle di migliaia di precari sottopagati e ricattati e a minacciare la chiusura se costretta a rispettare le leggi ( gran bel Paese, l’Italia!…).
Ci auguriamo che l’Unione al Governo dimostri di non essere del tutto subalterna alla Confindustra e che l’articolo 178 sia quindi cancellato dalla Finanziaria o seriamente emendato.
Una cosa è certa: la lotta dei precari (di ATESIA e non solo) si farà ancora più incisiva: c’è da giurarlo! Noi continueremo a sostenerla.

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