Respinto il ricorso al TAR e con che motivazioni!!!
Dopo la cacciata del Beluska (speriamo) tocca a Illy
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SABATO, 08 APRILE 2006 Pagina 7 - Gorizia Gradisca. La prima non avrebbe risposto alla convocazione della commissione incaricata di avviare i lavori Tar, respinti i ricorsi contro il Cpt presentati da Regione e Provincia GRADISCA. Regione e Provincia bocciate, il Comune di Gradisca ancora in attesa di giudizio. È il bilancio dei ricorsi che i tre enti avevano presentato al Tar del Lazio denunciando irregolarità nell’iter burocratico-procedurale per la realizzazione del Cpt di Gradisca. In sé una disfatta giuridica ma niente di clamoroso, se non fosse per le motivazioni: il ricorso della Provincia, infatti, sarebbe stato bocciato perché fuori tempo massimo, mentre quello della Regione perché la stessa era stata convocata nel novembre 2004 per far parte della commissione tecnico-consultiva ma non aveva risposto. Un epilogo, confermato con la sentenza datata 4 aprile. Per la Provincia, infatti, l’errore è tecnico. Il ricorso, infatti, doveva essere presentato entro 60 giorni dalla presentazione dei documenti forniti dal Ministero dell’Interno in merito all’iter procedurale che ha caratterizzato la realizzazione del Cpt di Gradisca. Una scadenza che la Provincia aveva calcolato dall’ottenimento di tutta la documentazione (arrivata a fine luglio dopo essere stata in parte desecretata, proprio su richiesta del presidente della Provincia Brandolin), mentre il Tar ha calcolato i due mesi da maggio 2005, ovvero da quando il Ministero dell’Interno aveva consegnato i primi atti. Ben più clamorosa, invece, la bocciatura della Regione: nel novembre 2004, infatti, la stessa sarebbe stata convocata a far parte della commissione tecnico-consultiva (l’organo che ha di fatto dato il via libera alla realizzazione del centro). Motivazione in imbarazzante contrasto, invece, con la sostanza stessa del ricorso visto che la Regione aveva motivato la sua istanza al tribunale amministrativo romano sostenendo di non essere mai stata convocata per la commissione, come del resto espressamente previsto da un’ordinanza ministeriale. Nel documento della sentenza, addirittura, più volte viene ribadita “L’inerzia della Regione, la quale poteva far ricorso a diversi strumenti di carattere partecipativo al fine di inibire la prosecuzione di procedimento viziato dal difetto di partecipazione e di prevenire il conseguente effetto lesivo”. E ancora: “Dalla documentazione allegata - si legge sempre nel documento - emerge la nota protocollata dal Ministero il 26 novembre 2004 con la quale si comunicava al presidente della Regione Friuli Venezia Giulia la convocazione di una riunione tecnica relativa all’istituzione di un centro di temporanea permanenza nel comune di Gradisca d’Isonzo. il cui tenore letterale costituisce riprova di come la Regione, sebbene non ancora a conoscenza degli estremi del provvedimento di nomina della commissione tecnico-consultiva, fosse direttamente nell’attività di realizzazione dei lavori di adeguamento dell’ex caserma Ugo Polonio”. Infine l’ultima mazzata: “la Regione pur essendo l’unico soggetto in grado di sapere che la commissione tecnico-conslutiva non fosse stata integrata con un suo rappresentante, non ha mai manifestato un reale interesse alla conoscienza del contenuto dei provvedimenti impugnati, attendendo in modo assolutamente inerte che un ente diverso, la provincia di Gorizia, si attivasse per ottenere i provvedimenti ritenuti lesivi e provvedesse a trasmetterli alla stessa Regione”. (ma.ce.)
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